Art. 2.

      1. Presso l'INPS, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'Istituto stesso dall'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, è acceso il conto per gli assegni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.